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Commento all'ACCORDO INTERCONFEDERALE del 28.6.2011

by redazione — last modified 2011-07-01 22:39

Dal sito nazionale della CGIL che Vogliamo

La rappresentatività sindacale (punto 1):

E' prevista la certificazione della rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva di categoria sulla base di un mix tra deleghe certificate dall'INPS e voti nelle elezioni delle RSU.E' prevista la soglia di accesso del 5% ai tavoli negoziali.

A differenza di quanto avviene nel lavoro pubblico (da cui è mutuato tale modello) nel quale la legge impone la generalizzazione delle RSU, nei settori interessati da questo accordo non solo non è previsto quest'obbligo, ma si conferma un modello a doppio binario RSU/RSA che riduce significativamente l'incidenza del voto dei lavoratori nel mix suddetto.

Contratto nazionale e contratto aziendale (punti 2.3.7.):

L'affermazione contenuta nel punto 2, che il CCNL ha funzione di garantire certezza di trattamenti economici e normativi comuni è palesemente contraddetta dal punto 7 nel quale si afferma la possibilità che i contratti collettivi possano definire anche in via sperimentale e temporanea (e dunque anche in via definitiva) intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le procedure previste dagli stessi. Tale genericità è resa concreta e specifica dalla normazione della fase transitoria, nella quale si possono definire intese modificative con riferimento alla disciplina della prestazione lavorativa, degli orari, dell'organizzazione del lavoro, di fatto allargando quanto previsto nell'accordo separato del 2009.Tale possibilità è in capo alle rappresentanze sindacali aziendali d'intesa con le organizzazioni territoriali:organizzazioni territoriali confederali o di categoria? Tutte? O per traslazione si trasferisce anche qui il modello del 50% più uno? Se così fosse, non sarebbe scongiurato il pericolo degli accordi separati neanche in questa delicata fase, col rischio concreto che predeterminino le scelte dei contratti nazionali.

Una gerarchia delle fonti rovesciata di 360°.

Validazione degli accordi (punti 4.5):

Gli accordi aziendali sono validi se sottoscritti dal 50% più uno delle RSU. Non è previsto nell'accordo, altro passaggio di validazione che questo. Il voto dei lavoratori è previsto solo nel caso presenza di RSA,quando a chiederlo è un'organizzazione sindacale o il 30% dei lavoratori.

L'intesa endosindacale si limita a demandare alle categorie la definizione di regolamenti sulle procedure di rinnovo e validità,affermando testualmente che il rinvio al voto dei lavoratori per la validazione del contratto , anche in caso di rilevanti divergenze tra le organizzazioni, è una mera POSSIBILITA'. In assenza di certezze non si possono quindi escludere accordi separati.

Il non aver precostituito le condizioni di impossibilità di accordi separati e soprattutto il non prevedere la certezza del voto ai lavoratori è l'aspetto più negativo di questo accordo.

Tregua sindacale (punto 6):

Ai fini dell'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione aziendale,l'accordo prevede che gli stessi definiscano clausole di tregua sindacale che vincolano(cioè sanzionano) le rappresentanza delle organizzazioni firmatarie dell'accordo interconfederale, sia firmatarie che dissenzienti.

Essendo garantita la validità degli accordi col 50% più uno, l'organizzazione al 50% meno uno non può né chiedere il voto dei lavoratori e nemmeno chiamarli allo sciopero.

Detassazione del salario aziendale (punto8):

A conferma della volontà di depotenziamento del contratto nazionale, l'accordo fa esplicita richiesta al Governo di incrementare, rendere strutturali e certe le detassazioni del salario aziendale.

Intesa endosindacale su accordi confederali e di categoria.

L'intesa a latere solo tra OO.SS. è totalmente inefficace e priva di valore sul piano giuridico/contrattuale. Per Confindustria varrà l'accordo valido col 50% più uno, a prescindere da qualsiasi risultato di un'eventuale consultazione dei lavoratori.

Per gli accordi di valenza generale è prevista la consultazione certificata dei lavoratori, prima del pronunciamento dei rispettivi direttivi. Che basti, come vediamo, il parere di una sola organizzazione - in questo caso la CISL - per definire se un accordo è di valenza generale o no, dimostra tutta l'inconsistenza di questo accordo.

Parere analogo vale per gli accordi di categoria, che rimandano alla definizione di regolamenti di categoria per la consultazione dei lavoratori, ipotizzata, come detto, solo come mera possibilità.